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Consorzio del Comprensorio di Portisco
STATUTO (Approvato nell’assemblea straordinaria del 18 aprile 2015)
TITOLO I
COSTITUZIONE SCOPO E DURATA
Art. 1 È costituito un Consorzio senza scopo di lucro per la gestione comunitaria dei servizi di interesse pubblico e/o comune e/o condominiale del Comprensorio di Portisco, avente gli scopi specificati al successivo art. 2 e denominato “CONSORZIO DEL COMPRENSORIO DI PORTISCO “. Tale Comprensorio si estende in Comune di Olbia sulla superficie risultante dai mappali identificati nel Catasto terreni F.11 numeri 15-65-66-90-116-146-147148-149-265 e loro derivati e nel nuovo CEU con scheda registrata il 24/05/78 numero 68 come risulta da citazione su primo atto di Vendita della Verde Prima Immobiliare Spa/Graef registrato a Busto Arsizio il 17/07/78 al n. 3046 vol. 288 serie II. La partecipazione al Consorzio è obbligatoria per tutti gli attuali e futuri proprietari di immobili compresi nella zona in oggetto. Possono essere annessi, previa loro domanda, anche i concessionari di immobili compresi nella zona in oggetto. La partecipazione al Consorzio può essere estesa ad altri comprensori, terreni ed immobili di terzi che ne facciano domanda, qualora sia accolta, a condizioni prestabilite ed approvate dall’Assemblea Straordinaria dei Consorziati.
Art. 2 Il Consorzio ha lo scopo di provvedere con richiesta al Comune di Olbia laddove dovuta e/o a terzi, alla prestazione dei servizi che si è convenuto o si converrà di gestire in comune secondo le regole e la disciplina del presente Statuto. In particolare il Consorzio provvede allo svolgimento dei seguenti compiti:
1 Manutenzione ordinaria e straordinaria: – a) delle strade esistenti e di quelle che eventualmente saranno costruite in seguito, nonché degli stradelli di uso consortile e/o condominiale; b) delle zone destinate a posteggio, ancorché ricadenti in aree condominiali; c) di tutti gli spazi a verde, ad esclusione di quelli di pertinenza delle singole unità immobiliari, come risultante dai singoli atti di proprietà; d) delle fognature ed impianti connessi fino ai punti di allaccio dei collettori condominiali situati al di fuori dei singoli fabbricati; e) dei drenaggi e delle opere per lo smaltimento delle acque fino ai punti di allaccio condominiali.
2) Gestione: a) dell’impianto d’illuminazione stradale e pedonale, suo esercizio e manutenzione come da comma 1) di cui ai punti a,b,c;
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b) degli impianti d’irrigazione ad esclusione di quelli di pertinenza delle singole unità immobiliari; c) del servizio di nettezza urbana e di raccolta delle immondizie; d) dell’acquedotto consortile fino ai punti di allaccio condominiale; e) dei servizi a carattere condominiali direttamente e anche per semplice delega dell’Amministratore; f) assunzione e gestione dei servizi di vigilanza e antincendio; g) assunzione e gestione di tutti gli altri servizi riguardanti la superficie consortile e/o condominiale, nonché di qualsiasi attività che risulti conveniente o anche solo utile al funzionamento del Comprensorio.
3) Prevenzione e controllo sugli abusi edilizi; 4) Derattizzazione e disinfestazione dell’intero Comprensorio, ivi compresi, nell’interesse comune, dei singoli fabbricati; 5) Istituzione della presenza medica stagionale su richiesta dell’assemblea.
Art. 3 Il presente Statuto, per quanto di competenza, deve essere reso noto ad eventuali locatari, a cura dei consorziati.
Art. 4 Il Consorzio potrà esercitare direttamente i servizi oppure conferirli in appalto. Al Consiglio di Amministrazione è demandata l’attuazione dei compiti indicati all’Art. 2).
Art. 5 Il Consorzio avrà la propria sede ed i propri uffici operativi e amministrativi in Portisco Comune di Olbia. Il Consorzio avrà durata sino a quando i compiti di cui al precedente articolo 2 verranno eventualmente assunti nella loro totalità, in quanto compatibili, dal Comune di Olbia o da altri Enti pubblici competenti.
TITOLO II
CONSORZIATI E CONTRIBUTI
Art. 6 I consorziati hanno l’onere di notificare al Consorzio, entro trenta giorni dalla data di acquisto e di vendita dell’unità immobiliare, le loro complete generalità, gli estremi del titolo di acquisto e di vendita ed il loro domicilio. In assenza di tale notifica detto domicilio verrà fissato ad ogni effetto di legge presso la sede del Consorzio di Portisco.
Art. 7 Ciascun consorziato contribuirà alle spese mediante il versamento annuo anticipato della somma che sarà di volta in volta indicata nel bilancio preventivo in relazione ai punti consortili assegnati secondo la tabella che segue:
a) superficie residenziale edificata finita ed agibile in condominio: 3 per mq. b) superficie residenziale edificata finita ed agibile non in condominio: 3 per mq. c) superficie destinazione alberghiera: 2,5 per mq. d) superficie reale scoperta destinata a terrazzi (0-50 mq): 0,8 per mq. e) superficie reale scoperta destinata a terrazzi (eccedenza oltre 50 mq.): 0,5 per
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mq. f) superfici destinata ad attività sportiva: 0,05 per mq. g) superficie destinata ad attività commerciale: 2,5 per mq. h) superficie destinazione magazzini sino a mt. 2 di altezza: 0,4 per mq. oltre mt. 2 di altezza: 0,8 per mq. i) superficie destinata a cantine: 0 per mq.
Art. 8 I versamenti dovranno essere effettuati entro venti giorni dalla richiesta inviata al Consorziato a mezzo di lettera raccomandata. A titolo di penale per il ritardato pagamento di ogni e qualsiasi somma dovuta al Consorzio verranno applicati gli interessi di mora nella misura annua pari al tasso legale aumentato di 3 punti, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. L’amministrazione del Consorzio provvederà al recupero coattivo dei contributi, interessi, spese e quant’altro decorsi quaranta giorni dall’infruttuosa richiesta di pagamento. I pagamenti, a prescindere dall’indicazione del versante, saranno sempre imputati prima a fronte degli interessi di mora, quindi dei crediti consortili più antichi; nell’ambito di questi ultimi verranno coperte per ultime le somme dovute dal Consorziato per consumi di acqua. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il suo Presidente, potranno rispettivamente deliberare od attuare direttamente la sospensione dei servizi consortili nei confronti del consorziato insolvente o inadempiente, ponendo a carico del medesimo ogni conseguente spesa.
Art. 9 Le modalità per il corretto svolgimento della vita sociale all’interno del Comprensorio, nonché i relativi limiti, sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Ai consorziati è comunque fatto divieto: a) di ingombrare, anche temporaneamente, le zone di transito sia pedonale che carraio. È consentita la normale sosta degli autoveicoli, ma è facoltà del Consiglio di Amministrazione di sottoporre la stessa a limitazioni ed anche di vietarla in determinate zone in estensione alla segnaletica stradale di cui alle disposizioni del Comune di Olbia. Il Consiglio potrà altresì limitare o escludere il transito in determinate zone; b) di gettare rifiuti di qualsiasi genere in qualsiasi luogo del Comprensorio che non siano gli appositi contenitori; c) di aprire accessi alle singole proprietà o eseguire qualsiasi rottura di manufatti consortili e/o condominiali per attacchi, imbocchi o per altri fini, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; d) di appendere ai balconi o alle finestre, asciugamani, costumi da bagno o indumenti in genere, ed altresì nelle aree condominiali e/o consortili; e) di fare rumori molesti (musica, canti, parlare ad alta voce) con particolare riferimento dalle ore 24 alle 9 e dalle ore 14 alle 16; f) di violare i limiti di velocità stabiliti all’interno del Comprensorio dal Consiglio di Amministrazione o dall’Autorità comunale; g) di invadere con motocicli o biciclette i percorsi pedonali; h) di eseguire lavori edili straordinari e/o interventi estetici dell’esterno degli edifici, senza autorizzazione consiliare anche a prescindere dalle necessarie autorizzazioni amministrative. Detti lavori non potranno essere realizzati dal 1° luglio al 10 settembre. Il consorziato risponde delle violazioni commesse dai propri familiari ed ospiti che utilizzano, anche per periodi brevi, una sua unità immobiliare. Ciascun consorziato, anche nella veste di condomino, deve eseguire la
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manutenzione delle cose di sua proprietà la cui omissione possa danneggiare gli altri consorziati e/o in generale il Consorzio anche, e non solo, sotto il profilo estetico. Egli deve anche consentire che si proceda nella sua proprietà alle verifiche ed ai lavori necessari nell’interesse del Consorzio, salvo il diritto alle riparazioni dei danni eventuali.
TITOLO III
ASSEMBLEA
Art.10 L’assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, vincolano tutti i consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti. L’impugnazione delle delibere è regolata per analogia dall’art. 1137 del Codice Civile.
Art. 11 L’Assemblea viene convocata annualmente dal Consiglio di Amministrazione e dovrà tenersi entro 100 giorni dalla chiusura dell’esercizio, per l’esame e l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente e del preventivo dell’esercizio in corso, i quali dovranno essere allegati in copia alla convocazione. L’assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l’opportunità ed obbligatoriamente, a pena di decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione, quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o direttamente da tanti consorziati che siano titolari complessivamente di almeno il 20 % dei voti e delle unità immobiliari. In difetto decorsi 30 giorni dalla richiesta, la convocazione potrà essere fatta direttamente dai richiedenti. L’Assemblea sarà convocata in Portisco o, in caso di motivata necessità, in qualsiasi altra località, purché nel territorio nazionale, mediante avviso individuale da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata consegnata alla posta almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione, riducibili a 20 in caso di urgenza. L’avviso di convocazione dovrà essere spedito a ciascun soggetto proprietario o concessionario e dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’adunanza, tanto in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo, nonché l’enunciazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
Art. 12 L’assemblea nomina il Presidente, un segretario e tre membri tra i consorziati presenti, i quali formeranno la commissione verifica poteri, la quale dovrà controllare la validità delle deleghe e lo spoglio delle schede di votazione in occasione delle Assemblee elettive. Partecipano all’Assemblea, oltre al Consiglio di Amministrazione, anche eventuali consulenti o collaboratori del Consorzio, ogni qualvolta, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, ciò si renda opportuno. Il Presidente del Consorzio e gli Amministratori dei Condominii, ancorché dimissionari, non possono ricevere deleghe individuali.
Art. 13 Il diritto di voto è proporzionato alla partecipazione alle spese e pertanto ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti pari ai punti consortili di cui all’ultima tabella punti approvata e vigente come previsto dall’art.7 e dall’art. 15. Le deliberazioni risulteranno da apposito verbale, inserito sul Libro dei Verbali,
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firmato dal Presidente e dal Segretario. Ai consorziati verrà inviata copia del verbale entro trenta giorni a cura del Consorzio. Potrà partecipare all’Assemblea, ma non potrà esercitare il diritto di voto, il consorziato che non abbia comunque provveduto al pagamento integrale delle quote consortili, e qualora la gestione del condominio/i sia stata affidata al Consorzio, delle quote condominiali.
Art. 14 L’Assemblea provvede:
1) In sede ordinaria: a) ad eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente; b) ad esaminare ed approvare il bilancio preventivo delle spese occorrenti durante l’anno, per lo svolgimento dei compiti indicati all’art. 2; c) ad esaminare ed approvare il rendiconto annuale consuntivo di gestione e a deliberare la destinazione degli avanzi e disavanzi di gestione; d) a deliberare sulle questioni che le vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione e su quant’altro non espressamente demandato allo stesso; e) a deliberare l’entità del compenso a favore del Presidente del Consorzio, restando di norma gratuita la carica di componente del C.d. A., compenso al quale il Presidente potrà rinunciare in parte, in favore di altri membri del Consiglio che lo abbiano coadiuvato nei suoi compiti istituzionali; f) a stabilire le modalità dell’ impiego delle disponibilità finanziarie nei limiti delle riserve e del TFR accantonati nell’ultimo bilancio approvato secondo le norme di legge vigenti; g) a nominare uno o più revisori.
2) in sede straordinaria: a) a deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto; b) a deliberare l’introduzione o la gestione di nuovi servizi di utilità e di interesse comune di cui all’art. 2.2.g.; c) a deliberare lo scioglimento o la liquidazione del Consorzio.
Art. 15 Il Consiglio di Amministrazione aggiornerà entro il 31 maggio di ogni anno la tabella dei punti spettanti ai singoli consorziati, tenuto conto delle modifiche verificatesi nella consistenza degli immobili fino al 30 aprile precedente. Tali modifiche, comporteranno la revisione ed aggiornamento delle tabelle dei punti consortili. La tabella così aggiornata sarà a disposizione presso gli uffici del Consorzio perché ciascun consorziato possa prenderne visione.
Art.16 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 4/5 dei voti consortili complessivi, ed in seconda convocazione qualunque ne sia il numero. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza semplice dei voti, esclusi gli astenuti. Per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione ciascun consorziato potrà esprimere tre preferenze; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto più voti. Nella lettera di presentazione della candidatura, da inviarsi agli uffici del Consorzio, anche tramite fax, con possibile anticipo rispetto al giorno dell’Assemblea, e comunque non oltre l’inizio della stessa, gli interessati dovranno – a pena di
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ineleggibilità – presentare un curriculum informativo sulla propria esperienza e professionalità. Non possono essere eletti i Consorziati morosi e se eletti decadono se interviene uno stato di morosità per oltre 30 giorni. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano rappresentati, in prima convocazione, almeno i 4/5 dei voti complessivi, ed in seconda convocazione almeno un terzo dei voti stessi. Le relative deliberazioni si intenderanno approvate soltanto ove riportino l’assenso della maggioranza dei voti rappresentati in Assemblea, che siano pari ad almeno 1/4 del totale dei voti spettanti a tutti i consorziati.
TITOLO IV
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 17 Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri, compreso il Presidente, anche non consorziati, escluso l’Amministratore/i dei Condominii, eletti dall’Assemblea per un triennio, rieleggibili. Le deliberazioni del C.d.A. saranno assunte a maggioranza semplice. Il C.d.A. potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente che fungerà da amministratore delegato, con la sola eccezione di quanto per legge demandato all’organo collegiale. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più amministratori, il C.d.A. delibererà con i restanti, salvo cooptazione di un massimo di due Consorziati scelti dal Presidente. Se non sarà possibile deliberare per il venir meno della maggioranza del C.d.A, verrà convocata l’Assemblea dei Consorziati a cura degli amministratori restanti o del Consorziato più diligente perché si provveda al rinnovo dell’intero C.d.A. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del bilancio preventivo, potrà deliberare la stipula di ogni e qualunque contratto, ivi compresi quelli d’appalto. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere predisposti dal C.d.A. e quindi presentati in Assemblea per l’approvazione corredati da una relazione del Consiglio di Amministrazione. La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporterà la decadenza del C.d.A. che resta comunque in carica per lo svolgimento esclusivo dell’ordinaria amministrazione fino alle nuove elezioni. Il componente in carica dei C.d.A. ha pieno e libero accesso ad ogni documento consortile, così come per legge.
Art. 18 La firma e la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che rappresenta il Consorzio davanti alla legge.
Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di sua iniziativa ovvero a richiesta della maggioranza dei suoi consiglieri in carica e comunque in occasione della redazione annuale dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione allegata agli stessi. Il Consiglio si riunisce presso la Sede del Consorzio, ovvero dove stabilito dalla convocazione purché nel territorio dello Stato. La convocazione dovrà essere inviata a ciascun membro con preavviso di almeno cinque giorni con telegramma, telefax o lettera raccomandata e dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e l’ordine del giorno. In caso di necessità il
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Consiglio potrà essere convocato con preavviso di 48 ore a mezzo telefax o telegramma. Sono comunque valide, in assenza di convocazione, le riunioni cui partecipino tutti i consiglieri in carica. Il Consiglio si ritiene validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice di voti dei consiglieri intervenuti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento del consigliere con maggiore anzianità di carica o, in caso di parità, più anziano di età. Alle riunioni consiliari potranno essere invitati gli amministratori di condominio. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere inserite in apposito libro, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione e tenuto a norma di legge.
Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria nei limiti dei preventivi di spesa regolarmente approvati dall’Assemblea dei Consorziati. In particolare il Consiglio di Amministrazione ha il compito: 1) attuare i compiti e gestire i servizi indicati nel precedente art. 2, nonché quelli che venissero eventualmente istituiti dall’Assemblea dei consorziati, nell’ambito del bilancio di previsione; 2) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea dei consorziati; 3) vigilare sull’osservanza del presente Statuto; 4) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti, nell’ambito del bilancio di previsione; 5) redigere e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei consorziati, con le modalità e nei termini fissati nel presente Statuto, un bilancio annuale di previsione e un rendiconto annuale consuntivo di gestione, unitamente ad una relazione sull’andamento del Consorzio; 6) assumere e dare disposizione al personale dipendente; 7) ricorrendone l’opportunità, attribuire al Presidente e/o ai membri del C.d.A. incarichi operativi, fissando il relativo compenso e stornandolo dal capitolo di spesa previsto dal bilancio preventivo alla voce “Coordinamento attività consortili”; 8) autorizzare i lavori di cui all’art. 9 lettere c) ed h); 9) assumere cause giudiziali e o arbitrali attive e resistere in quelle passive nei vari gradi di giudizio; 10) fare ed attuare quant’altro previsto dal presente statuto e comunque quanto occorra per il raggiungimento degli scopi sociali di cui all’art. 2 del presente Statuto, con esclusione soltanto di quegli atti che il presente Statuto tassativamente riserva all’Assemblea dei consorziati; 11) vigilare sul rispetto delle norme urbanistiche vigenti, di ricevere segnalazioni scritte in tal senso da parte di consorziati che ne siano a conoscenza, nonché di provvedere a sua volta ad infornare le Pubbliche Autorità.
TITOLO V
RENDICONTO E PREVENTIVO ANNUALE
Art. 21 Gli esercizi consortili hanno inizio il 1° maggio e termine il 30 aprile successivo. Il C.d.A procederà alla redazione del rendiconto (bilancio consuntivo) della gestione precedente nonché alla formazione del bilancio preventivo per l’esercizio in corso,
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predisponendo altresì una relazione da presentare in sede di convocazione di Assemblea. Tali documenti, unitamente ai documenti giustificativi delle spese, dovranno essere tenuti presso la sede del Consorzio a disposizione di qualsiasi consorziato volesse prenderne visione almeno venti giorni prima dell’Assemblea ordinaria. Tra i predetti documenti dovranno essere compresi l’elenco degli eventuali incarichi e compensi degli amministratori, nonché l’elenco delle spese sostenute da ciascuno di essi per l’espletamento della carica e dell’incarico, rimborsate dal Consorzio. Dal bilancio preventivo dovrà risultare la voce “Coordinamento attività consortili” ove saranno allocate tutte le spese relative all’attività di coloro che daranno corso, sul piano operativo, alle delibere assembleari e consiliari, controllando e sovrintendendo all’attività della struttura consortile.
Art. 22 È facoltà dell’Assemblea dei Consorziati, nominare, quando lo ritiene opportuno, uno o più Revisori, anche estranei al Consorzio per il controllo della gestione, stabilendo i compiti e le modalità del loro mandato. I Revisori riferiscono all’Assemblea dei Consorziati circa i controlli da essi eseguiti. La loro remunerazione è fissata dall’Assemblea all’atto della nomina.
TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 23 In caso di scioglimento del Consorzio, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e la retribuzione.
Art. 24 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto la cui efficacia va in vigore trascorsi quaranta giorni dalla sua approvazione si applicano le norme vigenti.